Mobbing, la Cassazione cancella il “danno esistenziale”

di Redazione

Cassazione CASERTA. Altre novità sul Mobbing, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. Tali novità interessano anche i numerosi mobbizzati della nostra provincia, cresciuti in misura notevole in questi ultimi anni.

“Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – scrive Fernando Cecchini, responsabile Sportello Mobbing Inas Nazionale c/o Inas Cisl Sede Centrale – sono intervenute cancellando il così detto ‘Danno Esistenziale’ giudicandolo un doppione del Danno Morale e Danno Biologico”. “Il danno non patrimoniale – scrivono i giudici della Corte – è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata Danno Esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno”. Tale tipo di danno, secondo molti, era stato generato proprio a causa del fenomeno Mobbing e si rifaceva al cosiddetto “valore vita” cioè “potevo vivere serenamente la mia vita con i miei cari ed i miei affetti invece grazie a quanto subisco sto vivendo una enorme sofferenza sia io che la mia famiglia che per altro si è distrutta a seguito degli eventi”. Tutto questo prevedeva un ulteriore risarcimento assieme al Danno Patrimoniale, al Danno Morale e al danno Biologico. L’infelicità, secondo la Cassazione, non può essere risarcita in quanto non esiste un “diritto ad essere felici” per cui pone fine, a quello che la suprema corte ritiene una duplicazione, con la sentenza 26972/2008; per cui è stabilito che per le lesioni personali va risarcito il solo “Danno Biologico” considerando in questo anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto, una attenta valutazione che dovrà essere fatta caso per caso dal giudice e finalizzata al completo ristoro della parte lesa”.

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