Prostituzione, arriva l’ordinanza sindacale

di Redazione

prostituzioneSAN NICOLA LA STRADA. Considerato che il fenomeno della prostituzione su strada è significativamente presente sul territorio di San Nicola la Strada, nonostante gli innumerevoli sforzi messi in campo dal personale della Polizia Municipale, della Polizia di Stato e dai Carabinieri.

Rilevato che gli effetti del fenomeno, derivanti dalla complessa articolazione di attività illegali connesse, oltre ad ingenerare allarme sociale, incidono fortemente sulla sicurezza urbana. Valutato che l’esercizio della prostituzione condiziona anche la sicurezza della circolazione stradale e quindi la pubblica incolumità, a causa di comportamenti improvvisi quanto inattesi da parte di coloro che, guidando autoveicoli, si avvalgono di prestazioni sessuali a pagamento. Tenuto conto che il fenomeno suddetto, soprattutto sul Viale Carlo 3° e in prossimità di nuclei abitati, costituisce un gravissimo esempio di deterioramento culturale, morale, particolarmente nei confronti di giovani e bambini. Ritenuto, quindi, di dover adottare provvedimenti per contrastare la prostituzione su strada, anche al fine di avversare gli interessi criminali legati allo sfruttamento del meretricio, il sindaco Angelo Pascariello ha emesso, in data 27 ottobre 2008, l’ordinanza n.65 con la quale vieta a chiunque, su tutto il territorio comunale, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, per abbigliamento e modalità comportamentali manifestano l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali. Se l’interessato è conducente di veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione. Consentire la salita sul veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce forma palese di avvenuta violazione della presente ordinanza. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lg. 18.08.2000 n. 267, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689. La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva. Ai fini dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, alla Questura di Caserta, alla Polizia Municipale di San Nicola la Strada, alle Stazioni Carabinieri di San Nicola la Strada, alla Compagnia Guardia di Finanza di Caserta. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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