Tarsu, i cittadini ricorrono alla Corte dei Conti

di Redazione

 ORTA DI ATELLA. Un gruppo di cittadini ortesi ha inviato alla Corte di Conti una istanza diffida per la verifica di regolarità degli avvisi di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani.

I sottoscritti Nando Acerbo, Roseto Arcangelo, Santillo Giuseppe, Perrotta Salvatoore, Pellino Nicola, Granata Giacomina, Roseto Giuseppe, Santillo Nicola, Santillo Concetta, Vitale Mario, Parolisi Filomena, Borchia Luigi, Mozzillo Vincenzo, Aletta Ernesto, Aletta Masimo, Gradinetta Oreste, Lavino Luigi, Franzoso Antonio, Pellino Guido, Orefice Maria, Mormile Giuseppe D’ambrosio Nunzio, Di Giorgio Giovanni, Galante Carmine, Sorvillo Nunzio, Russo Andrea, Nicola Iovinella, Franzoso Salvatore, Brancaccio Anna, Vozza Mario, Mozzillo Salvatore, Iengo Rosa, Aletta Antonio, D’Ambrosio Carmine, Arena Simeone, De Cristofaro Salvatore, Lamberti Salvatore, Del Prete Pasquale, Lupoli Giuseppe, De Cristofaro Luigi, De Cristofaro Giulio, Iovinella Antonio, Landolfi Carmine, Sorvillo Pasquale, Iovinella Pietro, Fasano Raffaele, Russo Ciro, Patricelli Giuseppe, Mozzillo Maria Liquori Michele, Roseto Maria, Lampano Eduardo, Iovinella Salvatore, Lampano Antonio, Vlpe Carmela, Fino Italia, Acerbo Gino, Pellino Raffaele, Acerbo Rachele, Palmieri Salvatore, Chianese Gaetano, Mozzillo Tommaso, Mozzillocarmine, Iovinella Giovanni, Russo Rosa, Maria Origine, Luisa Origine, Teresa Cinquegrana, Rosa Origine, Arcangelo Reccia, Luigi Granata, Nicola Reccia, Antonietta Russo, Pasquale De Cristofaro, Giulia De Cristofaro, Simeone Giordano, Communara Giuseppina ,Carmine Russo, Francesca Ferrara, Massimo Pellino, Luisa Pellino, Mario Russo, Maria Teresa Origine, Massimo Sorvillo, Giovanni Sorvillo, Rosa Tartaglione Giuseppe Mozzillo, Iolanda Roseto, Dmenico Cascella, Teresa Del Prete.

Premesso:

– che gli istanti abitano e risiedono in immobili siti nel comune di Orta di Atella;

– che l’amministrazione comunale, con delibera di giunta comunale n.50 del 25.03.2003 protocollo n. 107/s del 27. o3. 2003 approvava le nuove tariffe della tassa per lo smaltimento R.S.U. imponendo agli istanti ingiustificatamente ed illegittimamente il pagamento di un’aliquota tarsu pari a 4,20 euro al mq , pari al doppio della media Italiana;

– che la normativa in oggetto richiamata ( in particolare il d.lgs n. 507/93 individua, tra l’altro, quale criterio base per l’applicazione della tarsu una tariffa a mq tenendo conto dell’uso specifico del locale e dell’area, disponendo che l’ammontare da pagare dipende dalla media dei rifiuti solidi urbani che sono producibili nei locali e aree urbane secondo il loro uso.

– Tale tariffa pari a 4,20 euro per mq dall’anno 2003 veniva ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 13 del 31.03. 2003

– Con convenzione del 28.01.03, la giunta comunale, procedeva all’affidamento del servizio per la riscossione recupero e gestione ici e tarsu alla società TELESERVIZI S.P.A. sino al 31.12.05. prorogata con delibera di giunta comunale n. 143 del 28.07.06 fino al 28.02.07.

– Con delibera di giunta comunale n. 40 del 28. 2. 07 si da una ulteriore proroga alla Teleservizi di mesi uno e fino al 28.03.07

– Successivamente con delibera di giunta comunale n. 56 del 26.03.07 si sottoscrive una nuova convenzione per la riscossione tributi sempre affidati alla teleservizi fino al 2010.

– La società teleservizi s.p.a. nonostante avesse già incarico di ente privato per la riscossione gia dal mese di gennaio 2003, solo su richiesta del responsabile tributi e patrimonio del comune di Orta di Atella con prot. N. 13838 del 22.12.2003 dice di aver inviato allo stesso con nota prot. N. 13978 del 29.12.2003 la lista di carico dei ruoli 2003 e con nota prot. N. 12508 del 12.10.2005 la lista di carico dei ruoli 2004. La delibera di approvazione delle liste e l’invio ai cittadini per la riscossione di tali ruoli non è stata prodotta nei termini di legge e non è stato mai inviato alcun avviso ai contribuenti ne da parte della Teleservizi ne da parte del comune sino al mese di ottobre 2006. A riprova di questo si allega copia della nota prot. 12508 che la Teleservizi spa invia al comune il 12.ottobre 2005 di cui si trascrive il testo

Oggetto: CONSEGNA LISTE DI EMISSIONE TARSU

– Con La presente vi consegniamo n. 3 liste di emissione relative agli importi per tassa rifiuti solidi urbani da riscuotere con riferimento alle annualità 2003-2004 e 2005.

– Nel consegnarvi la documentazione in oggetto, vi evidenziamo che provvederemo alla notifica degli avvisi di pagamento entro il 31.12.2005.

– Altresì vi facciamo presente che, per motivazioni di carattere amministrativo, estranee alla scrivente, intendiate sospendere in tutto o in parte la riscossione degli importi in parola, ciò non potrà comportare in ogni caso la sospensione né il differimento del pagamento dei corrispettivi comunque dovuti a Teleservizi, né l’addebito a quest’ultima di eventuali danni derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione delle procedure di emissione.

– Allegati:

– N.1 lista di emissione tarsu 2003 in formato cartaceo A3 e su floppy disk

– N. 1 lista di emissione tarsu 2004 in formato cartaceo A3 e su floppy disk

– N. 1 lista di emissione tarsu 2005 in formato cartaceo A3 e su floppy disk

Nonostante la volontà di provvedere alla notifica delle cartelle entro dicembre 2005 tutto questo non avviene e primi avvisi di pagamento dei ruoli 2003-04 sono stati notificati ai cittadini dopo le elezioni amministrative del 2006 con inizio dal mese di ottobre 2006 ruoli decaduti dalla riscossione secondo il regolamento comunale. per lo smaltimento rifiuti solidi urbani termine già scaduto al momento dell’adozione della delibera che modificava le modalità di riscossione della tarsu (delibera di c.c. n. 16/2005) Il regolamento in vigore era quello allegato alla delibera di c.c. n. 13 del 25.02.95 esecutiva il 09.10.1995 per presa d’atto del co.re.co prot. 7420.T . Tali ruoli 2003 e 2004 sono decaduti soprattutto secondo l’art. 72 della legge 507/93; che prevede a pena di decadenza, che la formazione dei ruoli e la consegna al concessionario avvenga entro l’anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

– Ed ancora, se la modifica del regolamento è avvenuta nell’anno 2005 la riscossione dell’annualità 2003 e 2004 poteva avvenire solo tramite il concessionario e non direttamente dal comune o affidata a terzi, in quanto l’iter per la formazione dei ruoli e consegna al concessionario doveva perentoriamente concludersi entro il 31.12.2004

– Con delibera di consiglio comunale n. 11 del 04.05.07 la maggioranza consiliare modificava il regolamento tarsu limitatamente agli art. 10bis, 15, 16 e 25 e con delibera n. 15 del 04.05.07 approvava uno schema di condono in cui i cittadini che aderivano pagavano solo il 100% della tassa inviata per gli anni 2003-04.

– Numerosi cittadini si sono visti così recapitare nel dicembre 2007 il pagamento tarsu 2005 e accertamenti indiscriminati ed errati con abitazioni in cui i mq si raddoppiavano o triplicavano rispetto ai valori dichiarati degli anni precedenti effettuati e verificati dal personale comunale.

– Riguardo ai procedimenti per il recupero coattivo si ribadisce che per i ruoli in questione non trattasi di mancato pagamento ma di ruolo non dovuto per legge.

Tanto premesso gli istanti come sotto generalizzati chiedono l’annullamento degli avvisi di pagamento per gli anni 2003 e 2004 e adottare tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica delle responsabilità della mancata riscossione nei termini davuti risultando inconfutabili i notori fatti esposti ed indiscutibili i diritti degli istanti così come innegabili sono gli inadempimenti della pubblica amministrazione.
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