Norma “anti-precari”, dubbi di costituzionalità

di Redazione

precariROMA. Il Servizio studi della Camera solleva dubbi di incostituzionalità sulla norma “anti-precari” contenuta nella manovra economica e invita ad una “attenta valutazione” alla luce dell’articolo 3 della Costituzione.

Analizzando le modifiche apportate dal Senato all’articolo 21 del decreto sulla manovra, i tecnici di Montecitorio puntualizzano: “Si osserva come sembri opportuna un’attenta valutazione della distinzione introdotta dalla norma in esame per sanare le violazioni delle norme sui contratti a termine alla luce del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione”. La questione riguarda la disposizione che prevede per i soli giudizi in corso l’indennità invece del reintegro, distinguendo quindi “la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quella applicabile alle analoghe violazioni commesse in data anteriore o successiva all’entrata in vigore di tale legge e che non siano oggetto dei predetti giudizi”.

L’articolo della Costituzione indicato dal Servizio studi recita che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

La norma prevede che peri soli giudizi in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazioni di legge il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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