Santa Maria CV, Mattucci: “Violata legge su caso dirigenti”

di Redazione

Dario MattucciSANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta). “Ho letto le perplessità espresse dal collega De Riso circa le nomine dirigenziali effettuate dal sindaco Giudicianni, il quale si è guardato bene dall’entrare nel merito della questione, preferendo bollare tali valutazioni come strumentali.

Di fronte a tali affermazioni, sempre poco rispettose per chi svolge il delicato ruolo di opposizione, mi preme rilevare la portata del guazzabuglio prodotto dal sindaco”. Così, in una nota, il capogruppo consiliare di Alleanza Nazionale Dario Mattucci.

“L’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 – continua Mattucci – stabilisce, all’art. 1, che lo Statuto del Comune ‘può’ prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici e di qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. A tal proposito va detto che lo Statuto del Comune di S. Maria C. V. nulla dispone in merito e, pertanto, si rinvia alle disposizioni di legge e al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Sempre l’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, all’art. 2, dispone che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Tali contratti, inoltre, sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza, da cui appare già evidente che il Comune di S. Maria C. V. avrebbe potuto prevedere, in base alla propria dotazione organica dirigenziale, un solo contratto a tempo determinato, e non due, come erroneamente accaduto per il settore tecnico e quello finanziario. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’art. 34, nel ribadire tale limite del 5%, violato dal Sindaco, stabilisce, al comma 4, che i predetti contratti sono stipulati previa verifica del possesso dei titoli e dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica da ricoprire.

A tal proposito, l’art. 28 del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, stabilisce che per poter accedere alla qualifica di dirigente è necessario essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio, ovvero essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche da almeno due anni.

Infine, lo stesso Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al comma 6 dell’art. 34, dispone che gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale; nella fattispecie manca una specifica motivazione e non vi è stata alcuna deliberazione di Giunta che abbia preceduto la nomina sindacale.

Concludendo, il Sindaco avrebbe potuto attribuire, con contratto a tempo determinato e fuori dall’organico comunale, un solo incarico dirigenziale e non due, come erroneamente fatto; i requisiti previsti dalla legge non sono rispettati nel caso del settore tecnico; manca nei provvedimenti ogni riferimento concreto alle motivazioni e agli obiettivi da perseguire e non v’è stata la deliberazione di Giunta Comunale propedeutica alla nomina sindacale”.

Alla luce della normativa esposta e delle formulate osservazioni, Mattucci invita il sindaco “ad adottare i provvedimenti consequenziali, nel rispetto assoluto della legge; in mancanza l’opposizione, e chiunque persegua principi legalitari, non potrà che ricorrere agli organi competenti”.

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