Concorsi pubblici, nuova condanna per il Ministero della Difesa

di Redazione

Procura di NapoliCASERTA. Con ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, la magistratura ha pronunciato la parola fine nei confronti di una ingiustizia perpetrata ai danni di un pubblico dipendente.

Infatti, il sig. T. G., dipendente del Comando Logistico Sud-Uffico Revisione Contabilità e Materia Decentrata-Direzione di Amministrazione Distaccata Sud di Napoli, presentava domanda di partecipazione al concorso, indetto dal Ministero della Difesa, sulla base di titoli, per l’accesso ai percorsi formativi per il passaggio dall’area funzionale B nella posizione economica B2, per complessivi n. 8182 posti, ripartiti tra vari settori. Pubblicata la graduatoria per l’ammissione al percorso formativo, il ricorrente veniva ingiustamente escluso dalla graduatoria in quanto in possesso di un diploma di scuola media superiore- diploma di perito tecnico industriale- valutato dalla Commissione esaminatrice non attinente al profilo e comunque non rientrante tra i titoli indicati nell’allegato B della circolare interpretativa ministeriale n. 45107 del 13/07/2005. Il T. G., a mezzo dell’avv. Massimiliano De Benedictis dell’Ufficio Legale della U.G.L. di Caserta, ricorreva, ex art. 700 cpc, presso il Tribunale di Napoli contro il Ministero della Difesa. Il Giudice designato, la dottoressa Ciaramella, accogliendo in toto le prospettazioni dell’avvocato De Benedictis, riteneva la condotta dell’Amministrazione, in relazione alla esclusione della rilevanza del diploma di perito tecnico industriale conseguito dal ricorrente, ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore punteggio, non conforme né alle previsioni contrattuali né alle previsioni del decreto del Ministero della Difesa 18/10/2005. Questo perché, il capo IV del C.C.N.L. di settore 1998/2001, come modificato dall’accordo integrativo 23/05/2007, dispone, all’art. 4 che “la preselezione per l’accesso ai percorsi formativi avviene mediante graduatoria che terrà conto dei titoli di studio, professionali e di servizio, valutati secondo il seguente schema: … titoli attinenti al profilo posseduto … scuola secondaria superiore: 3 punti”. Analogamente, il citato decreto 18/10/2005 attribuisce, a sua volta, rilevanza in via generale, al “possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado” senza ulteriori precisazioni. Per tali motivi, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato dal legale del ricorrente e disponeva l’immediata partecipazione di quest’ultimo alla prova orale per il passaggio all’interno dell’area funzionale B nella posizione economica B2, sulla base del punteggio complessivo di 30,20. Grande soddisfazione è stata espressa dall’avvocato: “…è assurdo che il Ministero abbia escluso dalla graduatoria coloro che fossero in possesso di un diploma, quale ad esempio quello di geometra, perito industriale, atteso che la posizione economica per la quale si concorre richiede il possesso di nozioni assolutamente generiche nel campo della economia e del diritto……….”.

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